Non puoi partecipare all’assemblea condominiale? Puoi farti rappresentare, ma la delega deve rispettare alcune regole precise.
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede la delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, la stessa persona non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e, insieme, più di un quinto del valore proporzionale dell’edificio.
C’è poi un divieto netto: l’amministratore non può ricevere deleghe per partecipare a qualunque assemblea. Se un’unità è in comproprietà indivisa, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante.
Prima della riunione, controlla che la delega sia scritta, che il delegato rispetti gli eventuali limiti e che non sia l’amministratore.
Ti è mai capitato di preparare una delega all’ultimo momento? Salva il post per la prossima convocazione.
