La revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’assemblea in ogni momento. La regola richiamata dall’art. 1129 del Codice civile è quella della maggioranza prevista per la nomina, salvo le modalità previste dal regolamento di condominio.
La stessa norma distingue il percorso assembleare da quello giudiziario: in specifiche situazioni, tra cui la mancata resa del conto della gestione o gravi irregolarità, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Prima di affrontare il tema in assemblea, è utile separare fatti, documenti e decisioni: cosa è accaduto, quali elementi lo dimostrano, quale punto va inserito nell’ordine del giorno e come garantire la nomina successiva. L’assemblea convocata per revoca o dimissioni delibera anche sulla nomina del nuovo amministratore.
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