L’assemblea può revocare l’amministratore in ogni momento. L’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile stabilisce che la decisione avviene con la maggioranza prevista per la nomina oppure secondo le modalità previste dal regolamento di condominio.
La possibilità di revocare e le conseguenze economiche sono però due aspetti distinti. Se un incarico a termine viene interrotto prima della scadenza e senza giusta causa, può aprirsi una richiesta di risarcimento.
Con l’ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha richiamato l’articolo 1725 del Codice civile: in caso di revoca assembleare prima della scadenza, l’amministratore può avere diritto, oltre agli eventuali crediti maturati, al risarcimento dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. La Corte indica come possibili riferimenti, in via orientativa, i motivi che possono giustificare la revoca giudiziale.
Questo non fissa una somma dovuta in automatico per ogni revoca. Per valutare eventuali pretese contano il contenuto e la durata dell’incarico, i motivi della decisione, le circostanze documentabili e i danni che possono essere dimostrati. Il singolo caso richiede quindi una valutazione professionale.
La revoca giudiziaria è un percorso diverso, previsto dall’articolo 1129 per specifiche situazioni, tra cui la mancata resa del conto della gestione e le gravi irregolarità. La possibilità per l’assemblea di revocare l’amministratore non coincide con il ricorso al tribunale.
Prima di deliberare, è utile rileggere la nomina e la scadenza dell’incarico, mettere in ordine i fatti e i documenti che motivano la scelta, e valutare il passaggio di consegne e gli aspetti economici. Per una decisione concreta, confrontati con un professionista legale.
Contenuto generale, aggiornato al 25/09/2026. Non sostituisce la valutazione del caso concreto. Le immagini sono generate con AI a fini editoriali.
