La revoca giudiziaria dell’amministratore non nasce da un semplice disaccordo: occorre collegare fatti concreti a uno dei casi previsti dalla legge.

1. Quando può intervenire l’autorità giudiziaria

L’articolo 1129 del Codice civile consente a ciascun condomino di rivolgersi all’autorità giudiziaria, tra l’altro, se l’amministratore non rende il conto della gestione, in caso di gravi irregolarità o nel caso previsto dall’articolo 1131, quarto comma.

La norma elenca, tra gli esempi di gravi irregolarità, la mancata apertura o utilizzazione del conto intestato al condominio, la confusione tra il patrimonio condominiale e quello personale, la mancata esecuzione di deliberazioni e provvedimenti e alcune omissioni nella tenuta o comunicazione dei documenti.

2. Quando si passa prima dall’assemblea

Per gravi irregolarità fiscali o mancato uso del conto condominiale, l’articolo 1129 prevede che i condomini, anche singolarmente, possano chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato. Se l’assemblea non revoca, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Questo passaggio specifico non va trasformato in una regola indistinta per ogni ipotesi: il percorso va verificato sul caso concreto.

3. Come preparare il dossier

Prima del ricorso è utile ordinare i fatti in una cronologia e raccogliere soltanto documenti pertinenti:

1. verbali assembleari e richieste di convocazione;
2. rendiconti, estratti del conto condominiale e giustificativi;
3. comunicazioni inviate e ricevute;
4. deliberazioni o provvedimenti rimasti ineseguiti;
5. ogni elemento che colleghi il fatto contestato a uno dei presupposti previsti dalla legge.

Il semplice dissenso sulla gestione non dimostra, da solo, una grave irregolarità. Documenti incompleti, accuse generiche o ricostruzioni non verificabili rendono più difficile valutare il presupposto della domanda.

4. Il ricorso e la decisione

L’articolo 64 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che il tribunale provveda in camera di consiglio, con decreto motivato, dopo aver sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento è previsto reclamo alla corte d’appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Prima del deposito è prudente far verificare da un professionista sia il presupposto giuridico sia la completezza del dossier, le domande da formulare e gli eventuali passaggi assembleari necessari.

Alpe Adria Group FVG lavora per prevenire queste situazioni con rendiconti leggibili, comunicazioni tracciabili e gestione documentale ordinata.

Aggiornato al 06/09/2026. Immagine generata con AI a fini editoriali. Contenuto generale, non sostituisce la valutazione del caso concreto.