Un accesso nel cortile, una fascia di passaggio o l’uso riservato di una porzione comune possono sembrare un semplice “permesso”. Prima di decidere, però, conta capire che cosa si sta realmente concedendo.
L’uso della cosa comune resta possibile se non ne cambia la destinazione e non impedisce agli altri il pari uso (art. 1102 c.c.). Ma l’alienazione di un bene comune o la costituzione di diritti reali richiedono il consenso di tutti i partecipanti (art. 1108 c.c.). Anche la divisione delle parti comuni ha condizioni rigorose e il consenso di tutti (art. 1119 c.c.).
Prima della delibera servono titolo, planimetria, effetti sull’uso e verifica professionale dell’atto.
