Il preventivo delle spese ordinarie non è una fotografia del costo finale: è la previsione con cui il condominio organizza l'esercizio, il riparto e le rate.

L'art. 1135 c.c. attribuisce all'assemblea l'approvazione del preventivo delle spese dell'anno e della relativa ripartizione. Il rendiconto, invece, deve rendere verificabili entrate, uscite, situazione patrimoniale, fondi e riserve. Sono due momenti collegati, ma diversi: prima si stima, poi si controlla ciò che è realmente accaduto.

Nel preventivo possono convivere importi più stabili — come contratti ricorrenti e compensi — e voci stimate, per esempio consumi o piccoli interventi ordinari. Per questo l'importo effettivo può differire dalla previsione iniziale senza che la differenza, da sola, indichi un errore.

Prima del voto è utile confrontare il documento con il preventivo e il rendiconto precedenti. Una variazione rilevante dovrebbe essere accompagnata da una spiegazione comprensibile: quale contratto è cambiato, quale consumo è stato stimato diversamente o quale attività ordinaria è stata prevista.

Tre controlli aiutano a leggere il documento: confronto storico; distinzione tra contratti ricorrenti, consumi e voci stimate; verifica del criterio di riparto, del numero delle rate e delle relative scadenze. Guardare soltanto la rata può nascondere la struttura della previsione.

Lo scostamento finale si legge nel rendiconto e nel conguaglio, insieme ai documenti disponibili. Un preventivo chiaro non promette che ogni cifra resterà identica: permette ai condòmini di capire su quali dati è stata costruita la previsione e di formulare domande precise in assemblea.

Fonti primarie verificate il 23/09/2026: Codice civile, artt. 1135 e 1130-bis; Legge 11 dicembre 2012, n. 220, Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Immagini generate con AI a fini editoriali. Aggiornato al 23/09/2026. Contenuto generale, non sostituisce la valutazione del caso concreto.